Regolamento Scolastico

ultimo aggiornamento: settembre 2021

IMPORTANTE: LEGGERE IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Premesso che l'Istituto Asisium è una scuola paritaria cattolica e pertanto ha un progetto culturale pedagogico ispirato, nel rispetto delle norme costituzionali e senza discriminazioni di alcun genere, ai valori educativi cristiani,

    visto il DPR n. 249 del 24 giugno 1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,

    visto il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.57,

   vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica,

   vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo,

   vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti,

   visto il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,

   vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 - Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali,

   vista la Nota del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca n. 3602 del 31 luglio 2008 - DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,


il Consiglio di Istituto ha predisposto ed approvato il seguente

REGOLAMENTO
  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
  1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto di ogni studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni, sulle norme e sulle scelte che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore delle attività educative e didattiche e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e quelli di debolezza per migliorare comunque il proprio rendimento.
  5. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti.
  6. La scuola si impegna a realizzare le condizioni per assicurare:
    1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    2. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    3. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
    4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
    5. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica e religiosa.
  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del coordinatore delle attività educative e didattiche, dei docenti, del personale della scuola, delle suore della comunità religiosa, dei loro compagni il rispetto dovuto e che essi chiedono anche per se stessi.
  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ad avere un comportamento che non arrechi danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studentii condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  1. È necessario che tutti abbiano il massimo rispetto per gli ambienti e gli arredi scolastici. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere gli studenti responsabili, in base alla normativa scolastica vigente, oltre a incorrere in sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcire in solido il danno. L’aula, i banchi, le sedie e quanto messo a disposizione per l’attività didattica rappresentano un patrimonio comune che va rispettato e salvaguardato. Gli studenti sono responsabili dell’uso corretto dei beni. I rappresentanti di classe faranno riferimento al docente-coordinatore per qualsiasi problema concernente l'uso e la conservazione dei beni.
  2. La scuola è un luogo pubblico di lavoro: l’abbigliamento di ciascuno dovrà risultare pertanto idoneo e appropriato. Le infrazioni di questa regola di civiltà e buon gusto saranno perseguite secondo quanto disposto nell’art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
  3. Gli studenti sono invitati a non lasciare beni incustoditi e a non portare a scuola oggetti di valore. È inteso che la scuola non risponde della loro eventuale sottrazione.
  4. Gli spostamenti delle classi all’interno della scuola dovranno avvenire in modo sollecito e ordinato, sotto la guida dei docenti e seguendo le loro indicazioni. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
  5. Durante le lezioni non è consentito lasciare l’aula se non per motivi urgenti e giustificati, comunque sempre dopo espressa autorizzazione del docente. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
  6. Tra un’ora di lezione e l’altra non è permesso per alcun motivo uscire dall’aula. Il docente entrante dovrà trovare tutti gli studenti presenti e soltanto con la sua autorizzazione essi potranno recarsi in bagno od ovunque necessario. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
  7. Gli studenti sono autorizzati a richiedere fotocopie in segreteria solo prima dell’inizio delle lezioni, durante l’intervallo di ricreazione, dopo la fine delle lezioni. Le fotocopie saranno disponibili il giorno successivo, salvo situazioni di particolare urgenza e considerata la disponibilità della segreteria.
  8. Ogni persona appartenente a ciascuna delle componenti della comunità scolastica ha diritto alla riservatezza della propria vita personale, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e al rispetto della propria dignità professionale. La diffusione di informazioni e di materiali in qualunque forma e con contenuti diffamatori od osceni sarà sanzionata in base a quanto disposto nell’art. 6, c. 3, del presente Regolamento, e, se è il caso, denunciata alle autorità preposte.
  9. È vietato l’utilizzo di telefoni cellulari. Essi dovranno essere consegnati all’inizio della prima ora, saranno restituiti per la ricreazione, dovranno essere riconsegnati all’inizio della quarta ora e si potranno riprendere alla fine dell’ultima ora. I dispositivi elettronici personali (tablet, ipad, personal computer, ecc.) dovranno essere usati soltanto su indicazione dei docenti e per il tempo da essi richiesto. Comportamenti difformi saranno sanzionati nell’art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
  10. È vietato fumare in ogni ambiente della scuola, sia interno sia esterno. Chi contravviene tale divieto sarà sanzionato in base a quanto disposto nell’art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
  11. È vietato servirsi dell’ascensore, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal coordinatore delle attività educative e didattiche.
  12. Nel cortile interno della scuola tutti i mezzi di trasporto ammessi a circolare devono procedere a passo d’uomo ed essere parcheggiati con cura. Eventuali infrazioni da parte degli studenti, soprattutto se giudicate pericolose per l’incolumità delle persone, saranno sanzionate in base a quanto disposto nell’art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
  1. I docenti devono trovarsi entro le ore 8:00 nell’aula dove svolgeranno la prima ora di lezione.
  2. I docenti non possono, per alcun motivo, lasciare la classe incustodita durante il tempo in cui è a essi affidata. Per motivi urgenti e giustificati si può far ricorso, per la necessaria vigilanza della classe, all’eventuale personale ausiliario o al docente della classe limitrofa.
  3. Durante l’intervallo di ricreazione, i docenti della terza ora devono sorvegliare la classe per impedire eventi dannosi o comportamenti vietati dal presente Regolamento.
  4. In occasione di viaggi di istruzione e di uscite didattiche, i docenti incaricati sono tenuti a far rispettare il regolamento previsto e sottoscritto.
  5. In base all’art. 2048 del Codice Civile, i docenti sono responsabili, per culpa in vigilando, di qualsiasi fatto dannoso che con la loro presenza avrebbero potuto, e quindi dovuto, evitare.
  6. Negli intervalli di tempo compresi tra la fine dell’orario scolastico e l’inizio delle attività pomeridiane (sportelli didattici, corsi di recupero, corsi di lingua, ecc.) gli alunni non sono sottoposti ad alcuna vigilanza. La scuola quindi non ne risponde in alcun modo.
  1. La responsabilità disciplinare è personale (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 3). Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 2). La sanzione è pubblica. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 5). In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui dignità.
  2. Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati attraverso i seguenti criteri:
    • intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
    • rilevanza dei doveri violati;
    • grado del danno o del pericolo causato;
    • sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.
    In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice penale, Il coordinatore delle attività educative e didattiche ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia agli organi giudiziari, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
  3. Tenuto conto di quanto fin qui esposto, l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 1):
    1. richiamo verbale per
      • condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione
      • disturbo occasionale durante le lezioni;
    2. ammonizione scritta (nota sul registro di classe) per
      • allontanamento dalle aule, dai laboratori, dalla palestra, dai campi sportivi, dalla chiesa, dai luoghi preposti per la ricreazione senza l’autorizzazione del docente responsabile o del coordinatore delle attività educative e didattiche (o di chi ne fa le veci)
      • disturbo persistente durante le lezioni anche dopo uno o più richiami verbali
      • ritardo al rientro dall’intervallo o assenza dopo il cambio dell’ora
      • aule e ambienti lasciati in disordine o comunque in condizioni tali da pregiudicarne l’utilizzo per le attività immediatamente successive
      • condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione reiterata
      • abbigliamento non idoneo a una comunità come quella scolastica per indecenza o inappropriatezza (pantaloni corti, gonne corte, canottiere, cappelli, occhiali da sole, ecc.);
    3. sospensione fino a 5 giorni per
      • non ottemperanza al divieto di fumo
      • falsificazione di firme o manomissione del registro di classe
      • utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico (eccezion fatta per l’intervallo di ricreazione)
      • scorrettezze, ingiurie, offese, molestie nei confronti dei compagni di classe e di scuola, dei docenti, del personale, delle suore, del coordinatore delle attività educative e didattiche
      • irregolarità o abusi in materia di assenze e relative giustificazioni
      • danneggiamenti a persone e beni
      • non osservanza delle norme relative alla sicurezza
      • recidiva dei comportamenti di cui alla lettera b);
    4. sospensione fino a 15 giorni per
      • allontanamento non autorizzato dalla scuola
      • furti
      • diffusione di immagini o dati personali altrui senza preventiva informazione e consenso ai sensi del DL 196/2003
      • atti di prevaricazione o condizionamento fisico e mentale nei confronti di altre persone riconducibili ad atteggiamenti bullistici
      • recidiva dei comportamenti di cui alla lettera c);
    5. sospensione oltre 15 giorni per
      • reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che comportano pericolo per l’incolumità della stessa
      • diffusione di immagini o dati personali altrui senza preventiva informazione e consenso ai sensi del DL 196/2003 con conseguenze gravi per la persona colpita
      • atti di grave e ripetuta prevaricazione o condizionamento fisico e mentale nei confronti di altre persone riconducibili ad atteggiamenti bullistici
      • introduzione nella scuola di bevande alcoliche o stupefacenti
      • atti o comportamenti deferibili all’autorità giudiziaria con particolare riguardo al DL 196/2003 e alla L 626/2004
      • recidiva dei comportamenti di cui alla lettera d).
    6. Il docente è competente per le sanzioni di cui alle lettere a) e b). Il consiglio di classe è competente per le sanzioni di cui alle lettere c) e d). Il consiglio d’Istituto è competente per le sanzioni di cui alla lettera e), ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Come previsto dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, concernente “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori degli studenti coinvolti, attiva adeguate azioni di carattere educativo ed eventualmente informa le autorità competenti. In particolare, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • sospensione fino a 15 giorni per atti di prevaricazione o condizionamento fisico e mentale nei confronti di altre persone riconducibili ad atteggiamenti di bullismo e/o cyberbullismo;
  • sospensione oltre 15 giorni per atti di grave e ripetuta prevaricazione o condizionamento fisico e mentale nei confronti di altre persone riconducibili ad atteggiamenti di bullismo e/o cyberbullismo.

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola e composto dal coordinatore delle attività educative e didattiche, che lo presiede, dal presidente del consiglio d'Istituto, da un docente e da uno studente. Questi ultimi sono eletti tra i loro rappresentanti al consiglio d’istituto. Ogni componente prevede un membro supplente. In prima convocazione l’organo di garanzia è perfetto; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei membri. Il voto è palese, in quanto comporta assunzione di responsabilità in caso di contenzioso.
  2. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.
  1. L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: il primo si conclude il 31 gennaio; il secondo l’ultimo giorno di scuola previsto.
  2. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
  3. L’ingresso a scuola è consentito a partire dalle ore 8:00, al suono della prima campanella. Gli studenti troveranno in aula i docenti ad accoglierli. Le lezioni iniziano alle ore 8:15 e terminano alle ore 14:15 (prima ora: 8:15-9:05; seconda ora: 9:05-10:00; terza ora: 10:00-10:55; intervallo di ricreazione: 10:55-11:15; quarta ora: 11:15-12:15; quinta ora: 12:15-13:15; sesta ora: 13:15-14:15). Fino alle ore 8.20 il ritardo è tollerato, nonostante sia annotato sul registro di classe e abbia rilevanza, se frequente, sul voto di comportamento. Ritardi oltre il limite indicato comportano l’ingresso alla seconda ora, previo permesso del coordinatore delle attività educative e didattiche e con l’obbligo di giustificazione sul registro elettronico il giorno successivo. Sono consentiti non più di quattro ingressi alla seconda ora per quadrimestre. Il superamento di questa soglia sarà notificato tempestivamente ai genitori da parte del coordinatore di classe o del coordinatore delle attività educative e didattiche (o di chi ne fa le veci) e costringerà lo studente interessato a venire a scuola accompagnato dai genitori per essere riammesso esclusivamente dal coordinatore delle attività educative e didattiche (o di chi ne fa le veci). È inevitabile la ripercussione negativa sul voto di comportamento.
  4. Le uscite anticipate non sono consentite. Sono autorizzate soltanto per motivi eccezionali e documentabili. Ne va fatta richiesta per iscritto, con adeguata motivazione, al coordinatore delle attività educative e didattiche il giorno prima o, al più tardi, entro le ore 10 del giorno stesso. In casi di estrema urgenza e necessità è possibile presentare da parte dei genitori richieste di uscite fuori orario via fax, accompagnate da fotocopia leggibile del documento di identità.
    In base al principio di tutela dei minori imposto dalla normativa vigente gli studenti potranno uscire dalla scuola solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato, munito di documento di identità, delega del genitore e fotocopia del documento del genitore. Anche per le uscite anticipate, comunque, non si può superare il numero di quattro per quadrimestre e anche per esse si procederà, nel caso sia oltrepassato tale limite, come spiegato all’art. 8, c. 3, del presente Regolamento.
  1. Le assenze dalle lezioni e da tutte le attività scolastiche devono essere giustificate sul registro elettronico il giorno del rientro a scuola. Le giustificazioni telefoniche o su fogli e diari non sono accettate. Le assenze superiori a tre giorni consecutivi (compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi) devono essere giustificate anche con la presentazione del certificato medico, senza il quale non si può essere riammessi a scuola.
  2. Il coordinatore di classe deve esercitare sulla fattispecie un controllo capillare e qualora registri assenze prolungate, numerose, probabilmente strategiche deve informarne il consiglio di classe e, attraverso comunicazione scritta, le famiglie.
  3. Data l’importanza e l’estrema delicatezza di tutta questa materia - che investe responsabilità anche di carattere giuridico – la scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative giustificazioni, decidendo caso per caso circa la loro regolarità. Nel caso di irregolarità o abusi sarà applicata la sanzione prevista all’art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
  1. A partire dal mese di ottobre, i docenti riceveranno, previa prenotazione, i genitori in un’ora antimeridiana settimanale. L’orario di ricevimento di ciascun docente sarà tempestivamente comunicato agli studenti, affisso all’albo e inserito nel sito internet della scuola. Nell’ultimo mese di lezioni, in base alla normativa scolastica, i genitori non potranno incontrare i docenti.
  2. In uno spirito di trasparenza e di collaborazione, i docenti dovranno attenersi alle griglie valutative d’Istituto, proposte discusse e deliberate, e dovranno comunicare l’esito delle verifiche orali nel corso della lezione stessa o, al più tardi, nella lezione successiva. L’esito delle verifiche scritte, invece, dovrà essere comunicato non oltre il quindicesimo giorno all’effettuazione della prova, onde consentire agli studenti e alle loro famiglie di prendere atto delle carenze e porvi rimedio nei tempi dovuti.
  3. I risultati delle verifiche orali e delle verifiche scritte dovranno essere riportati nel registro on line entro, e non oltre, una settimana dalla comunicazione agli studenti.
  1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono un’importante occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della società e della scuola. Esse sono di due tipi: assemblee di classe e assemblee d’Istituto.
  2. Le assemblee di classe possono essere richieste dai rappresentanti di classe nel numero di una ogni mese di scuola, esclusi settembre e maggio. La richiesta deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’orario di svolgimento, l’assenso del docente interessato e deve essere presentata al coordinatore delle attività educative e didattiche per l’autorizzazione con almeno cinque giorni di anticipo. Durante l’assemblea di classe il docente in servizio può lasciare, se gli è richiesto di farlo, l’aula, ma non deve allontanarsi onde evitare che gli studenti disturbino le altre classi al lavoro o escano e stazionino nel corridoio.
  3. L’assemblea d’Istituto può essere richiesta dai rappresentanti d’Istituto o dalla metà più uno degli studenti del corso nel numero di quattro per anno scolastico, da ottobre ad aprile. La richiesta deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’orario di svolgimento e deve essere presentata al coordinatore delle attività educative e didattiche per l’autorizzazione con almeno cinque giorni di anticipo. Gli studenti possono anche richiedere la partecipazione all’assemblea d’Istituto di esperti di problemi sociali, culturali, religiosi, scientifici. All’assemblea d’Istituto devono assistere i docenti in servizio nelle classi, i quali, nel caso si determinasse la necessità di interrompere l’assemblea, dovranno riportare la propria classe in aula e svolgere regolarmente lezione.
  4. Le assemblee di classe e le assemblee d’Istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.
  5. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea e consegnato al coordinatore delle attività educative e didattiche nei giorni immediatamente successivi.
  1. Le uscite didattiche in orario curricolare, su proposta di uno o più docenti, sono autorizzate dal coordinatore delle attività educative e didattiche se previste dal piano annuale delle attività. Uscite non programmate a inizio anno scolastico possono essere eccezionalmente concesse solo previo consenso del consiglio di classe e del coordinatore delle attività educative e didattiche. Le uscite, comunque, non possono essere più di cinque in tutto l’anno scolastico.
  2. I viaggi di istruzione sono proposti da una commissione, presieduta dal coordinatore delle attività educative e didattiche e composta da quattro docenti, deliberati dai consigli di classe e inseriti nel piano annuale delle attività. Devono avere finalità didattiche documentate e l’adesione minima richiesta è dell’80% degli studenti della classe.
  1. Il presente Regolamento viene tacitamente confermato ogni anno; in caso di proposta di modifica, si intende prorogato fino alla delibera delle modifiche stesse. Esso è depositato agli atti della scuola e pubblicato sul suo sito internet. Al momento dell’iscrizione a ogni studente ne verrà data una copia dalla segreteria insieme al patto educativo di corresponsabilità, documento quest’ultimo che ha lo scopo di favorire la condivisione e il rispetto dei diritti e dei doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
  2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a leggi, decreti e atti legislativi dello Stato disciplinanti la materia.